mercoledì 13 luglio 2022

TRIBUNALE di FIRENZE ORDINANZA del 6 LUGLIO 2022-versus_ ordine-psicologi_firenze.

 La decisione del giudice Susanna Zanda della sezione civile del tribunale ordinario di Firenze sospende il provvedimento dell’ordine degli Psicologi della Toscana che vietava ad una dottoressa di esercitare la sua professione di psicologa in quanto non aveva ottemperato agli obblighi “vaccinali” previsti per l’intero comparto socio-sanitario dal decreto-legge n. 44/2021, il giudice toscano ha finalmente riportato il dibattito sui sieri genici sperimentali (impropriamente definiti “vaccini anti-Covid”) su di un piano ancorato a dati oggettivi ripresi direttamente dagli stessi report di AIFA proprio su questi dati, infatti, per il Tribunale di Firenze non si raggiunge lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario. Pertanto è da considerarsi semplicemente “IRRAGGIUNGIBILE.

Secondo il Tribunale toscano, non è nemmeno invocabile il secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione al fine di preservare la legittimità degli obblighi vaccinali di cui al d.l. n. 44/2021, una volta che appaia chiaro che questa campagna di “vaccinazione” di massa si è contraddistinta per la assoluta “mancanza di benefici della collettività”.(Inoltre la Cost.art.32 al secondo comma così continua “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.). Il secondo comma è importante perché dopo l'esperienza del nazi-fascismo non·consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato,

Nella sentenza si sottolinea fortemente gli art. 32, 4 e 36 della COST. che, ponendo al centro "la persona" e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consentono allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell'interessato. In sostanza la sospensione dell’esercizio della professione rischia di compromettere i valori primari dell’individuo quale il diritto al proprio sostentamento art 36 e il diritto al lavoro art. 4 intesi soprattutto come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno.

SEGUE IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE:

                                        TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

                                             02 Seconda sezione CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 7360/2022 promosso da:____________ con il patrocinio dell'avv. BENASSI RAUL (BNSRLA71AlOG687J); elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 32 50144 FIRENZE presso il difensore avv. STORI ROBERTO

     ATTORE-contro 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE TOSCANA (C.F. 92009700458) CONVENUTO

                                                                                                                                     

 Il Giudice dott. Susanna-Zanda,

letto il ricorso ·cautelare urgente per la sospensione del provvedimento assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologici della Toscana in data 19.10.2021, con il quale la ricorrente è stata sospesa dall'esercizio della professione di psicologa, per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale di cui al DL 44/2021 art. 4 convertito in legge n. 76/2021;

rilevato che la sospensione all'esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell'individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all'art. 4 inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno;

rilevato che l'instaurazione del contraddittorio potrebbe creare un irreparabile nocumento a questi diritti primari della ricorrente e che occorre provvedere "inaudita altera parte", visto anche il tempo già trascorso a seguito del procedimento davanti al TAR attivato dalla ricorrente e concluso con sentenza TAR TOSCANA n.1565/21 passata in giudicato il 6.5.22, reiettiva della propria giurisdizione proprio per la compromissione di diritti primari della persona;

ritenuto dunque che la decisione del TAR appaia condivisibile;

rilevato che, infatti, la __________ non può più esercitare la professione di psicologa e sostentarsi col proprio lavoro da molti mesi sin dall'ottobre 2021;

che ha allegato come l'esercizio della professione costituisca l'unica sua fonte di sostentamento;

rilevato che tale libertà e diritto al lavoro, acquisito per nascita in base all'art. 4 Cost, viene in questo caso inammissibilmente "concesso" dall'Ordine di appartenenza previa sottoposizione ad un trattamento iniettivo contro Sars Cov 2, in base al DL 44/21;

considerato che tale decreto legge convertito in legge si propone lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario;

rilevato, tuttavia, che questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di AIFA ad affermarlo;

considerato, infatti, che i report di Aifa sia coevi alla sospensione della dott.ssa ___________-che quelli più recenti di gennaio e maggio 2022, e ancor più i report di istituti di vigilanza europei ad es. Euromomo oppure Eudravigilance, riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi;

considerato che l'art. 32 comma 2 Cost. non è in radice applicabile, anche a voler prescindere dalla violazione della riserva di legge, proprio per la mancanza di benefici della collettività;

rilevato infatti che l'art. 32 Cost. all' interno della carta costituzionale "personocentrica" dopo l'esperienza del nazi-fascismo non·consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato,

considerato che un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto "militare";

considerato che quindi a tutt'oggi dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi;

considerato che l'art. 32 Cost. e coerentemente le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia vietano l'imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell'interessato perché ne verrebbe lesa la sua DIGNITA', valore che sta alla base delle molteplici norme della nostra Costituzione rigida e che sostanzia l'art. 1 della Costituzione (non a caso) della Germania;

considerato che il consenso deve essere libero e informato e in questo caso la dott.ssa _________ non intende legittimamente prestarlo;

considerato che l'obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 Cost, che, ponendo al centro "la persona" e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell'interessato;

rilevato che il nostro ordinamento e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani, e che vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n. 2361/21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2;

considerato che, invece, l'ordine degli psicologi della Toscana col provvedimento de quo viola questa normativa immediatamente applicabile, e attua un’innegabile discriminazione della dott.ssa _________ rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus;

ritenuto che per questi motivi sussista anche il dedotto "fumus boni iuris" ossia l 'illecita imposizione da parte dell'Ordine di appartenenza di un trattamento iniettivo che ha già causato eventi avversi gravi e morte, e in fin dei conti con una sostanziale "accettazione del rischio" di verificazione di tali eventi nefasti per la dott.ssa _________

d'altra parte le autorità sanitarie della Regione Toscana e il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana non possono non essere al corrente del dilagare dei contagi nonostante l'80/90% della popolazione sia vaccinata contro Sars Cov 2 e sono anche al corrente o dovrebbero esserlo, del dilagare del contagio tra vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi anche gravi e mortali di soggetti vaccinati; si tratta, infatti, di dati pubblicati dallo stesso Ministero della Salute, per cui appare illecita sia l'emanazione che il successivo perdurante mancato ritiro in autotutela da parte dell'Ordine di appartenenza, di quel provvedimento di sospensione della __________ assunto in data 19.10.21 e tuttora vigente fino al 31 .12.2022;·

ritenuto che per questi motivi la dott.ssa __________ non possa essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a sottoporsi a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute;

considerato che sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio;

ritenuto che dunque l'imposizione dell'obbligo vaccinale per svolgere la professione sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo n. 953/2021 self executing che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale;

vista la risoluzione del Consiglio di Europa n.2361/2021; Regolamenti (CE) 726/2004 (art. 14 bis) e 507/2006;

vista la decisione della Corte Giust. UE, 11 luglio 2019, n. 716/17 che recita: "ogni Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi nell'ambito delle proprie competenze ha, in quanto organo di uno Stato membro, l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito"; vd. conforme Corte Cost. n. 95/2017 (sull'obbligo di disapplicazione immediata da parte del GO della fonte interna contrastante col diritto dell'Unione Europea e "a contrario" Cass. civ. Sez. I Ord., 18/10/2018, n. 26292; Cass. civ. Sez. I Ord., 06/06/2018, n. 14638; sent. trib. Firenze 1855/2021; cass. L, cass. Sentenza n. 26897 del 21/12/2009: "Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14ottobre1957, n. 1203.; vd. conf. Sent. cass. 3841/2002);

visti gli artt. 1,2, 3, 4, 32, 36 Cost.;

viste le numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale dei decreti legge che impongono i 4 trattamenti iniettivi anti Sars Cov 2 per l'esercizio da parte dei cittadini di diritti e libertà fondamentali (es. ordinanza di rimessione del Consiglio per la Giustizia Regione Sicilia e numerosi TAR);

viste le pronunzie conformi di revoca sospensione dal lavoro per inosservanza obbligo vaccinale sent. Tribunale di Padova del 28.4.22; Tribunale di Sassari del 9.6.22; Tribunale di Velletri 14.12.2021; TAR Lombardia 26  4.2022 in rg 562/2022 (caso di una veterinaria sospesa dall'albo); Tribunale di Roma del 14.6.22; TAR Lombardia n.1397 del 16.6.22; varie sent. di Tar Piemonte e varie sent. di Tar Roma (su personale delle forze armate, sanitari e insegnanti);

p.q.m.

il tribunale

visto l'art. 669 comma 2 sexies c.p.c. e 700 c.p.c.

sospende il provvedimento dell'ordine degli Psicologi della Toscana del _______ che vieta alla dott.ssa di esercitare la professione di psicologa fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario iniettivo contro Sars Cov 2, autorizzando quindi l'esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati.

Fissa per conferma, modifica o revoca del provvedimento in contraddittorio l'udienza del 15 sett. 2022 h. 10,00.

      Firenze il 6 luglio 2022

          Il Giudice

          dott. Susanna Zanda

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