giovedì 27 febbraio 2020

LE CONTRADDIZIONI DEL CORONAVIRUS

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La diffusione di questa specie di virus costruito in laboratorio oltre a creare "alcuni morti"ha delle implicazioni geopolitiche ed economiche che faranno tornare il centro delle attività economiche in mano alle grandi multinazionali negli USA.Indebolendo così la parte avversa che poteva ostacolare la globalizzazione mondiale tornando in modo più completo sotto il comando della finanza internazionale.E'la mossa che può dare scacco matto a chi si oppone.



mercoledì 19 febbraio 2020

HANNO VOLUTO CANCELLARE LA STORIA DI PIAZZA DELLA VITTORIA


PER DARE FORMA AL MONDO DI DOMANI E' NECESSARIO RIPENSARE ALLE NOSTRE RADICI.COSA CHE IL POTERE NON VUOLE.

PINI SEGATI

Articolo 733 Codice penale: Piazza della Vittoria.

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 Aggiornato al 27/11/2019]
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
Fonti → Codice penale → LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare → Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a 2065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
I cittadini hanno titolo ad esercitare il controllo sulle attività della Pubblica Amministrazione e la tutela del patrimonio storico culturale pubblico (ma anche privato) proprio per l’interesse pubblico del bene in oggetto, perché residenti e perché soggetti ad esazione fiscale; però devono avere un minimo di cultura giuridica altrimenti possono manifestare in mille modi del tutto inefficaci ed andare incontro alla sconfitta. E’ purtroppo il caso di Piazza della Vittoria.
Duole leggere sulle cronache odierne che, mentre viene distrutto un pezzo di storia cittadina e italiana, e cancellato per sempre poiché sarà sostituito con uno sgorbio senza identità, ancora e ancora viene ripetuto che il Giardino di Piazza della Vittoria è sottoposto a tutela Paesaggistica! Questa è la mezza verità che fa comodo a chi taglia i Pini, a chi li sostituirà con alberelli e arbusti vari, insensati e del tutto arbitrari

                       
Progetto base 25 giugno 1924 (ASCF. 103/68)   



Rilievo planimetrico del 1997

Duole che proprio coloro che con merito e sacrificio personale hanno difeso strenuamente lo storico Giardino non sappiano capire le leggi a tutela e si concentrino su argomenti del tutto inefficaci.
La convinzione di chi scrive è che gli argomenti ambientali e salutistici, come quelli climatici oggi di moda, siano stati introdotti per sviare l’attenzione, la giusta critica e le azioni conseguenti, dall’esistenza di buone ed efficaci leggi già operanti che, se applicate con rigore, renderebbero inutili ore di chiacchiere e tonnellate di carte aggiuntive. L’Art. 733 del Codice Penale sanziona chi distrugge o danneggia il Patrimonio Culturale: appartiene al Corpus Giuridico italiano dal 1930, e riguarda il Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione, ovvero il caso nostro, perché è stato distrutto uno storico Giardino, attività congiunta di Comune di Firenze e di Soprintendenza, con l’aggravante della perdita totale del Bene.
E’ pur vero che la Piazza e il Giardino sono parte del Paesaggio urbano e quindi tutelati anche dalla Parte III del Codice dei Beni Culturali (ex 1497/1939), ma è ancor più vero che il Comune di Firenze ha riconosciuto nelle Norme Urbanistiche vigenti (Zona A) il valore storico del tessuto urbano nato dall’Ingrandimento di Firenze, o come dicono loro, del tessuto compatto di formazione otto-novecentesca. Il Giardino comunque è stato impiantato a Pineta circa cento anni fa e quindi ha valenza storica di per sé stesso.



La piazza prima del recente taglio dei pini

Detto ciò, dal 2004  (entrata in vigore del Codice B.C.) vige un combinato disposto  fra dette norme e la parte II (Articolo 10) del Codice B.C. per cui i Beni Pubblici di Valore storico ( lo dice il Comune) assumono importanza Culturale ( lo dice la Legge dello Stato): per questa semplice ragione la Soprintendenza non poteva accettare un progetto di Riqualificazione del Giardino già qualificato culturalmente, poiché i Beni Culturali si restaurano o se ne ripristina lo stato storico. Vale la pena segnalare che le Riqualificazioni riguardano Beni Naturalistici degradati o progetti su aree prive di qualificazione; quindi dato che ad oggi la Parte II del Codice B.C. non è abolita e non è possibile ritenere valida solo la Parte III <Beni Paesaggistici>,  qualcuno dovrà rispondere del degrado del Giardino scomparso, applicando integralmente la Legge e di conseguenza la sanzione prevista dall’Art. 733 del Codice Penale,  il ripristino dell’assetto storico del Giardino, comminando sanzioni per la perdita totale del Bene e per il danno erariale.
Molte volte chi scrive, e non da sola, ha segnalato alla competente Soprintendenza quanto sopra, oltre ad aver collaborato a segnalazioni inviate alla Magistratura in merito al deprecato progetto improvvidamente approvato ed in via di attuazione, ma senza esisto alcuno.
Concludendo si vuole descrivere brevemente i motivi del valore culturale dei Pini di Piazza della Vittoria: “perché rappresentativi della cultura italiana del primo novecento che attribuiva a quella particolare specie arborea i valori identitari tipici del paesaggio urbano e naturalistico italiano, riconosciuti dai maggiori pittori, musicisti, architetti, paesaggisti e scrittori europei ed italiani dal XVII secolo in poi”.
Certamente parole come “identità” oggi danno molto fastidio, come può dare fastidio che si ricordi nel Codice Penale e nel Codice di Procedura Penale l’impianto di Arturo e Alfredo Rocco: fate di meglio, se ne siete capaci, e sostituite <identità> con un’altra parola che sia più gradita, politicamente corretta, riformate anche il vocabolario della lingua italiana.




LA FINE DELL'ULTIMO PINO



Dott. Architetto Giovanna Nicoletta Delbuono Firenze

lunedì 17 febbraio 2020

LO SCEMPIO DI PIAZZA DELLA VITTORIA OVVERO LA PROTERVIA DEL POTERE



 "FACCIAMO QUELLO CHE CI PARE VOI CONTINUATE A VOTARCI !"

QUESTA E' LA DIMOSTRAZIONE......
















Dopo quest’ultimo misfatto di piazza della Vittoria ,c'è una domanda che aleggia su detta piazza ,sui Viali e Giardini Storici di Firenze di pubblica proprietà che nel giro di un decennio sono stati " sfoltiti" delle loro alberature senza prevederne la sostituzione nella medesima tipologia secondo le regole di un restauro conservativo del bene pubblico. E’ una domanda che i cittadini si sono sempre fatti : ma chi gli ha dato il permesso?
Già, chi ha consentito che tante alberature storiche siano state cancellate, in così gran numero, nella maggior parte alberi sani?Trattandosi di beni di interesse pubblico e addirittura storici, sotto tutela, che delineavano il volto di una città, la ornavano secondo principi di valenza storica,la domanda è più che lecita, legittima.Oltretutto gli alberi rappresentano valori economici valutabili in moneta sonante, farne fuori uno è come accendere il fuoco con molti biglietti da 500 euro.


Gli storici pini sono stati abbattuti per realizzare un PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE del giardino che la Soprintendenza ha approvato, questa è la risposta alla domanda che i cittadini si fanno.
Il punto è che il Codice dei Beni Culturali non ammette RIQUALIFICAZIONI su siti di importanza storico culturale, per la semplice ragione che hanno già una qualifica: a nulla valgono le eventuali prescrizioni impartite al Progetto dalla Soprintendenza, perché la realizzazione, era lampante,avrebbe comportato comunque l'abbattimento di pini adulti, sani,sottoposti ope legis a tutela. Ciò che è storico, ciò che è culturale si restaura o se colpevolmente degradato, è questo il caso di Piazza della Vittoria, si opera per ricondurlo allo stato originario con i criteri del Restauro Conservativo.
Ma il Comune chiede e la Soprintendenza firma.