E’fondamentale specificare cosa comporti nel nostro ordinamento l’art. 17 del Regolamento UE 953/21 in combinato con il considerando punto 36.
Ascoltate bene il video. Non applicano direttamente questo regolamento europeo pur avendone l’obbligo non lo rispettano per incrementare le inoculazioni, in attesa che esso scada nel 2022. Il motivo che perseguono è quello di aggirare l’art 32 della nostra Costituzione (e di altre norme internazionali dallo STATO italiano accettate firmate approvate e controfirmate quindi in vigore) con l’obbligo della tessera verde, che prevede due inoculazioni, se si vuole essere del tutto liberi.Il marchio verde un vero contro senso, una libertà condizionata e a scadenza fino alla prossima inoculazione; una trappola che rinchiude gli inoculati in un carcere ai loro occhi invisibile in quanto la libertà condizionata acquisita per essi diventa un privilegio illusorio concesso nei confronti di tutti gli altri: in questo consiste il grande inganno.
REGOLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2021
Il punto importante pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE EUROPEA è il 36:
36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.
VEDI ANCHE LA PARTE DI TRADUZIONE DALL'ORIGINALE INGLESE OMESSA DOPO LA SCRITTA COVID-19 NEL TESTO RIPORTATO SOPRA.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32021R0953R(01)&from=EN
E l’articolo finale n°17 importantissimo :
Articolo 17, Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2021
LINK:GAZZETTA UFFICIALE EUROPEA