Obbligo Vaccino Covid, il Tribunale di Fano accoglie il
ricorso di due 65enni multati per non essersi vaccinati. "Siero non
previene il contagio"
L'Agenzia delle Entrate condannata a pagare le spese processuali dopo che i due
65enni fanesi avevano fatto ricorso.
Il giudice di Pace di Fano, Pericle Tajariol, ha accolto il ricorso
di due cittadini che si erano opposti alla vaccinazione e per questo
avevano ricevuto la classica multa da 100 euro ciascuno. Il giudice di pace ha
accolto il ricorso in questione, rifacendosi alla recente sentenza del
tribunale penale di Napoli, che aveva annullato la sanzione ad un
militare, specificando che un vaccinato può contagiare ed essere contagiato
come un non vaccinato.
Questo giudice intende aderire a quanto già motivato dal Tribunale Militare
di Napoli con sentenza del 10/03/2023 ed afferma: "È
notorio che i vaccini che sono in commercio non sono idonei ad impedire il
contagio e di contagiare e non appaiono strumenti di prevenzione,
rivelandosi percentualmente idonei in misura né pari ne vicina al
100% ma di fatto prossima allo zero. L’efficacia vaccinale non può
quindi ritenersi provata quale strumento di prevenzione tenuto conto del fatto
notorio che soggetti vaccinati possono contrarre e trasmettere il
contagio, quindi sia i vaccinati che i non vaccinati debbono essere
trattati come soggetti tra loro equivalenti".
Il giudice Tajariol ha poi proseguito: “L’art. 32 della costituzione
tutela in primo luogo la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
soltanto successivamente come interesse della collettività; un trattamento
sanitario può essere quindi imposto solo nella previsione che esso non incida
negativamente sullo stato di salute dell’individuo che vi è assoggettato, salvo
che per le sole conseguenze temporanee e di scarsa entità e pertanto
tollerabili. Ritenere compatibili con l’art. 32 della costituzione quei
trattamenti sanitari obbligatori che provocano effetti avversi gravi ed anche
fatali non appare quindi conclusione condivisibile in quanto violerebbe i
limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Un altro punto rilevante su cui è bene riflettere
riguarda la legittimità di tale sanzione: infatti il Giudice di Pace aggiunge
di “discostarsi dalle recenti pronunce sugli obblighi vaccinali della Corte
Costituzionale in quanto esse non hanno effetto vincolante a livello
interpretativo per i giudici di merito…l’osservanza dell’interpretazione della
legge spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione e non già alla Corte
Costituzionale”
Potete leggere qui UNA ‘STORICA’ SENTENZA DEL TAR LAZIO sugli effetti avversi:
La voce Delle Voci - “EFFETTI AVVERSI” DEI VACCINI ANTI COVID / UNA ‘STORICA’ SENTENZA DEL TAR LAZIOEcco qui un'altra importante sentenza:
SENTENZA DEL 12 LUGLIO 2023: "I VACCINI NON POTEVANO ESSERE IMPOSTI ALLA POPOLAZIONE". – Noi Italia
Finalmente c'è un Giudice, speriamo se ne aggiungano altri.
RispondiEliminaNon è il solo ce ne sono stati altri.
RispondiEliminaMatteo Bassetti...TIE' !!!
RispondiEliminaGrazie al giudice che ha confermato l'inefficacia del vaccino
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