martedì 19 febbraio 2019

TRAMVIA OMISSIONI NEL PROGETTO


NUOVO RAPPORTO AL MINISTRO DEI BENI CULTURALI


 
Viale Lavagnini progettato dal Poggi.


On. Ministro dei Beni Culturali Dott. Alberto Bonisoli
On. Sottosegretario Dott. Lucia Borgonzoni                                                                                                
      Via del Collegio Romano 27  00186 Roma
                                 
  Dott. Andrea Pessina Soprintendente ai Beni Culturali di Firenze
                                  Piazza Pitti 1   50121 Firenze                                                                                                                                                                                                                                   
 Oggetto: Integrazione al Rapporto inviato il 1 febbraio 2019 concernente Costruzione linee Tramvia di Firenze. Richiesta di sospensione iter autorizzativo  con procedimento in Autotutela.

Come risulta dalla consultazione del documento di cui si dà indirizzo:
e come risulta da consultazioni dell’imponente documentazione a corredo del Progetto Tramvia di Firenze, si riscontra che per tutto ciò che concerne l’impatto con la Città Storica, detto Progetto è stato relazionato   SOLO E LIMITATAMENTE  PER GLI ASPETTI  PAESAGGISTICI ( Parte III Codice Beni Culturali)  e ciò corrisponde a una  verità PARZIALE E RIDUTTIVA che non rappresenta la reale importanza Storica e Culturale dei luoghi ( Capo II Codice Beni Culturali).

Lascia stupefatti che la competente Soprintendenza fin dall’inizio non abbia rilevato che i Progetti e le Relazioni fossero gravemente omissivi, che quanto dichiarato fosse parziale fino ad essere fuorviante; altrettanto si dica per il Comune di Firenze, come per  il Ministero B.C. in quanto Ente di competenza superiore, così come per il MIT a cui è stata sottoposta la maggior parte della documentazione.
Stupisce e lascia a dir poco perplessi che Norme contenute nel Codice dei Contratti siano state tralasciate per ciò che concerne i poteri riconosciuti agli Enti superiori o periferici preposti alla vigilanza:

Sono conservate le specifiche competenze del Ministero B.C. in materia di VIA, delle stesse Regioni, sentiti i Comuni riportate in Art. 4 L.109/1995,….l’ Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici;  Art 7.d) accerta che dall’esecuzione dei contratti non derivi pregiudizio per il Pubblico Erario; Art. 9.b) ..disporre ispezioni avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; Art. 9. c) disporre perizie, consultare esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante AI FINI DELL’ISTRUTTORIA;
 Capo II Art. 93 comma 1)
< La progettazione in materia di LL.PP. si articola nel rispetto dei vincoli esistenti preventivamente ACCERTATI FIN DAL DOCUMENTO PRELIMINARE, in tre livelli…per assicurare (b) LA CONFORMITA’ ALLE NORME URBANISTICHE.>
                                  
  Per questi motivi si  espone quanto segue.
In verità  tutta la fascia dei  “Viali di Circonvallazione” e l’intera edificazione fra ‘800 e ‘900, nei vigenti Strumenti Urbanistici Comunali è classificata come “Zona A” cioè Zona Storica, , ed è stata coinvolta dal Progetto dell’infrastruttura: ciò non è stato preliminarmente dichiarato   E NON HA AVUTO ALCUNA CONSEGUENZA A PARTIRE DALL’ISTRUTTORIA, come se la presenza dell’infrastruttura non andasse a modificare in maniera permanente e irreversibile detta Zona, disattendendo i principi di conservazione  contenuti nelle norme urbanistiche emanate dal Comune stesso e ben note all’Ente preposto alla Tutela.

viale Matteotti ancora con gli alberi

Di conseguenza la Valutazione circa l’impatto sul Tessuto Storico di Firenze di grande Importanza Culturale NON E’ STATA SVOLTA  O IN MANIERA PARZIALE E RIDUTTIVA, FATTO GRAVISSIMO TRATTANDOSI DI ACCERTARE L’INCIDENZA  NEL TESSUTO STORICO DI FIRENZE DI OPERE PERMANENTI/IRREVERSIBILI.
Infatti a tal proposito si considerino le opere di gravissima modificazione permesse ed attuate in totale aderenza alla Fortezza da Basso opera del Sangallo, particolarmente nel sottosuolo, ai Giardini di Giuseppe Poggi, al Parco delle Cascine, ai Viali, ai prospetti, alle visuali, alla fruibilità dei beni. MA CIO’ NON E’ UN RILEVANTE SOLO PER GLI ASPETTI PAESAGGISTICI,  BENSI’ PER MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME DI TUTELA EX ART.10 , TUTELA, PREVISTA ALLA PARTE II, COMBINATA ALLE DISPOSIZIONI DELLE Norme di Piano Strutturale del Comune di Firenze.

Quanto ai Vincoli e Tutele Paesaggistiche operanti , si rammenta che si trovano  alla Parte III Art. 136 della  Legge 42/2004 dove  vengono esattamente elencati,  dove si dice che da questo tipo di tutela è escluso quanto  GIA’ SOGGETTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO II. Si elencano  i Beni Paesaggistici come segue:

“bellezze naturali, singolarità geologiche, valori dal caratteristico aspetto, valori estetici tradizionali, bellezze panoramiche”: di conseguenza ciò significa che QUANTO E’ CLASSIFICATO COME STORICO E CULTURALE NON NECESSITA DI TUTELA PAESAGGISTICA, MA DI BEN ALTRA VALUTAZIONE E  BEN ALTRO PERCORSO atto a valutare la compatibilità delle opere in progetto con  il Bene Storico Culturale, e poi con il Paesaggio qualora questa esigenza sussista. La Tutela dei Beni Culturali attiene alla Parte II, mentre La tutela dei Beni Paesaggistici attiene alla Parte III.


Stanno distruggendo tutto questo, sostengono che non è Patrimonio Culturale. Cos’è allora la cultura?


Anche a proposito delle Tutele Paesaggistiche preme dire che nel contesto della Città di Firenze, in particolare in zone di Interesse Storico Culturale a cui si SOVRAPPONE il Vincolo Paesaggistico, azioni denominate di “rinnovo e sostituzione” delle alberature, per lo più in Viali, Giardini e Piazze, non possono essere liquidate in sede di Commissione Paesaggistica presso il Comune, e spezzettate in più interventi urgenti, motivati comunemente da motivi di  senescenza e pericolosità, ma devono essere condotte nel quadro di un complessivo specifico e AUTORIZZATO Progetto di Conservazione, attuato gradualmente, conservando le specie arboree tradizionali. Ciò vale anche a proposito di interventi in zone a esclusiva tutela Paesaggistica, in cui laddove è necessario abbattere un albero, questo deve essere sostituito con esemplare della stessa specie al fine di non alterare quel Paesaggio che per Decreto Ministeriale, recepito in sede di Regione e di MIBACT, si intendeva tutelare e preservare. E non è ammissibile che sotto le spoglie di un semplice “rinnovo e sostituzione” di alberature si possano attuare interventi in realtà  prodromici e funzionali all’attuazione di ben altro Progetto, quello della Tramvia, mistificandone la natura e la portata.
        
 Erano gli Enti a conoscenza dell’Interesse Storico Culturale  dei luoghi?
                                              
Si espone quanto segue:
in data 11 ottobre 2011, pochi mesi dopo l’Autorizzazione Paesaggistica riportata in capo  era stato stipulato un Protocollo d’intesa fra Comune di Firenze e Soprintendenza, nel quale la Soprintendente Arch. Marino ed il Vicesindaco Dario Nardella dichiaravano quanto segue:
Premesso che:
• il Centro Storico di Firenze è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1982 durante la sesta sessione del comitato Patrimonio Mondiale UNESCO;
• ai sensi dell’art. 12 c.1, e dell’art 10 c.4 lett.g del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di proprietà del Comune, costituiscono beni culturali oggetto di tutela;
…………………OMISSIS………..
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Protocollo d’ Intesa.
…………………………..omissis
In attesa della verifica di interesse culturale di cui all’art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii., le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico del Comune sono sottoposte alla tutela ai sensi della Parte Seconda del Codice”.
+Comune+di+Firenze+press.comune.fi.it%2Ftemplates%2Fpress.comune...%2Fcm_obj_26221.

viale con alberi fino a quando?

Pur riguardando diverso argomento (dehors di pubblici esercizi), le pubbliche piazze, vie strade e altri spazi aperti ( attraversati dalla Tramvia) in tale Atto erano rappresentati perfettamente. Si noti, particolare non secondario, che la Soprintendente non dimenticava neppure di dichiarare che la Verifica dell’interesse Culturale ( Art. 12 D. Lgs 42/04) non era stata né richiesta né eseguita, ovvero che l’Interesse Storico Culturale non era stato ESCLUSO, come NON E’ a tutt’oggi.
Ciò prova al di là di ogni dubbio che la Soprintendente in carica ed il Comune di Firenze erano perfettamente informati sullo speciale valore delle aree in questione e, se vi è stata omissione, come si riscontra negli atti concernenti la Tramvia di Firenze, non la si può giustificare per carenza di informazione o per qualsiasi altro motivo.
Pertanto si chiede alle SS.LL. la verifica di quanto rappresentato, in particolare :
1)Se sussistano sia nei Progetti che nelle Autorizzazioni vizi che  determinano NULLITA’ degli atti;
2)Quali provvedimenti intendano prendere in merito alle eventuali responsabilità;
3)Se intendano agire in Autotutela, come già richiesto, per sospendere le Autorizzazioni ed i progetti  all’esame delle Conferenze di Servizi.
4)Se convocare una Commissione Valutativa di esperti Storici dell’Architettura e dell’ Arte, assolutamente terzi, a cui sottoporre le trasformazioni operate nel tessuto Storico di Firenze onde poterle ricondurre ad uno stato di compatibilità.
Firenze 19 febbraio 2019

Viale Belfiore com’era: già non esiste più.

1 commento:

  1. Perché nessun commento? faticoso scrivere? esprimere un pensiero? nessuno ha capito? mah..................in questo caso i fiorentini meritano la tramvia, sono soddisfatti di essere turlupinati. incredibile.

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