PER DARE FORMA AL MONDO DI DOMANI E' NECESSARIO RIPENSARE ALLE NOSTRE RADICI.COSA CHE IL POTERE NON VUOLE.
PINI SEGATI
Articolo
733 Codice penale: Piazza della Vittoria.
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 Aggiornato al
27/11/2019]
Danneggiamento al patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale
Chiunque distrugge, deteriora o
comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il
rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio
archeologico, storico, o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o
con l'ammenda non inferiore a 2065 euro. Può essere ordinata la confisca della
cosa deteriorata o comunque danneggiata.
I cittadini hanno titolo ad esercitare il
controllo sulle attività della Pubblica Amministrazione e la tutela del
patrimonio storico culturale pubblico (ma anche privato) proprio per
l’interesse pubblico del bene in oggetto, perché residenti e perché soggetti ad
esazione fiscale; però devono avere un minimo di cultura giuridica altrimenti
possono manifestare in mille modi del tutto inefficaci ed andare incontro alla
sconfitta. E’ purtroppo il caso di Piazza della Vittoria.
Duole leggere sulle cronache odierne che, mentre
viene distrutto un pezzo di storia cittadina e italiana, e cancellato per
sempre poiché sarà sostituito con uno sgorbio senza identità, ancora e ancora
viene ripetuto che il Giardino di Piazza della Vittoria è sottoposto a tutela
Paesaggistica! Questa è la mezza verità che fa comodo a chi taglia i Pini, a
chi li sostituirà con alberelli e arbusti vari, insensati e del tutto
arbitrari
Progetto base 25 giugno 1924 (ASCF. 103/68)
Rilievo planimetrico del 1997
Duole che proprio coloro che con merito e
sacrificio personale hanno difeso strenuamente lo storico Giardino non sappiano
capire le leggi a tutela e si concentrino su argomenti del tutto inefficaci.
La convinzione di chi scrive è che gli argomenti
ambientali e salutistici, come quelli climatici oggi di moda, siano stati
introdotti per sviare l’attenzione, la giusta critica e le azioni conseguenti,
dall’esistenza di buone ed efficaci leggi già operanti che, se applicate con
rigore, renderebbero inutili ore di chiacchiere e tonnellate di carte
aggiuntive. L’Art. 733 del Codice Penale sanziona chi distrugge o
danneggia il Patrimonio Culturale: appartiene al Corpus Giuridico italiano dal
1930, e riguarda il Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività
sociale della pubblica amministrazione, ovvero il caso nostro, perché è stato
distrutto uno storico Giardino, attività congiunta di Comune di Firenze e di
Soprintendenza, con l’aggravante della perdita totale del Bene.
E’ pur vero che la Piazza e il Giardino sono parte
del Paesaggio urbano e quindi tutelati anche dalla Parte III del Codice dei
Beni Culturali (ex 1497/1939), ma è ancor più vero che il Comune di Firenze ha
riconosciuto nelle Norme Urbanistiche vigenti (Zona A) il valore storico del
tessuto urbano nato dall’Ingrandimento di Firenze, o come dicono loro, del
tessuto compatto di formazione otto-novecentesca. Il Giardino comunque è stato
impiantato a Pineta circa cento anni fa e quindi ha valenza storica di per sé
stesso.
La piazza prima del recente taglio dei pini
Detto ciò, dal 2004 (entrata in vigore del Codice B.C.) vige un
combinato disposto fra dette norme e la
parte II (Articolo 10) del Codice B.C. per cui i Beni Pubblici di Valore
storico ( lo dice il Comune) assumono importanza Culturale ( lo dice
la Legge dello Stato): per questa semplice ragione la Soprintendenza non
poteva accettare un progetto di Riqualificazione del Giardino già qualificato
culturalmente, poiché i Beni Culturali si restaurano o se ne ripristina
lo stato storico. Vale la pena segnalare che le Riqualificazioni riguardano
Beni Naturalistici degradati o progetti su aree prive di qualificazione; quindi
dato che ad oggi la Parte II del Codice B.C. non è abolita e non è possibile
ritenere valida solo la Parte III <Beni Paesaggistici>, qualcuno dovrà rispondere del degrado del
Giardino scomparso, applicando integralmente la Legge e di conseguenza la
sanzione prevista dall’Art. 733 del Codice Penale, il ripristino dell’assetto storico del
Giardino, comminando sanzioni per la perdita totale del Bene e per il danno
erariale.
Molte volte chi scrive, e non da sola, ha segnalato
alla competente Soprintendenza quanto sopra, oltre ad aver collaborato a
segnalazioni inviate alla Magistratura in merito al deprecato progetto
improvvidamente approvato ed in via di attuazione, ma senza esisto alcuno.
Concludendo si vuole descrivere brevemente i
motivi del valore culturale dei Pini di Piazza della Vittoria: “perché
rappresentativi della cultura italiana del primo novecento che attribuiva a
quella particolare specie arborea i valori identitari tipici del paesaggio
urbano e naturalistico italiano, riconosciuti dai maggiori pittori, musicisti, architetti,
paesaggisti e scrittori europei ed italiani dal XVII secolo in poi”.
Certamente parole come “identità” oggi danno molto
fastidio, come può dare fastidio che si ricordi nel Codice Penale e nel Codice
di Procedura Penale l’impianto di Arturo e Alfredo Rocco: fate di meglio, se ne
siete capaci, e sostituite <identità> con un’altra parola che sia più
gradita, politicamente corretta, riformate anche il vocabolario della lingua
italiana.
LA FINE DELL'ULTIMO PINO
Dott. Architetto Giovanna Nicoletta Delbuono
Firenze