NUOVO RAPPORTO AL MINISTRO DEI BENI CULTURALI
Viale Lavagnini progettato dal Poggi.
On. Ministro dei Beni Culturali Dott. Alberto
Bonisoli
On. Sottosegretario Dott. Lucia
Borgonzoni
Via
del Collegio Romano 27 00186 Roma
Dott. Andrea Pessina Soprintendente ai Beni
Culturali di Firenze
Piazza Pitti 1 50121 Firenze
Oggetto:
Integrazione al Rapporto inviato il 1 febbraio 2019 concernente Costruzione
linee Tramvia di Firenze. Richiesta di sospensione iter autorizzativo con procedimento in Autotutela.
Come risulta dalla consultazione del documento di
cui si dà indirizzo:
e come risulta da
consultazioni dell’imponente documentazione a corredo del Progetto Tramvia di
Firenze, si riscontra che per tutto ciò che concerne l’impatto con la Città
Storica, detto Progetto è stato relazionato SOLO E
LIMITATAMENTE PER GLI ASPETTI PAESAGGISTICI ( Parte III Codice Beni
Culturali) e ciò corrisponde a una verità PARZIALE E RIDUTTIVA che non
rappresenta la reale importanza Storica e Culturale dei luoghi ( Capo II Codice
Beni Culturali).
Lascia stupefatti che
la competente Soprintendenza fin dall’inizio non abbia rilevato che i Progetti
e le Relazioni fossero gravemente omissivi, che quanto dichiarato fosse
parziale fino ad essere fuorviante; altrettanto si dica per il Comune di
Firenze, come per il Ministero B.C. in
quanto Ente di competenza superiore, così come per il MIT a cui è stata
sottoposta la maggior parte della documentazione.
Stupisce e lascia a
dir poco perplessi che Norme contenute nel Codice dei Contratti siano state
tralasciate per ciò che concerne i poteri riconosciuti agli Enti superiori o
periferici preposti alla vigilanza:
“Sono conservate le specifiche competenze del Ministero B.C. in materia
di VIA, delle stesse Regioni, sentiti i Comuni riportate in Art. 4
L.109/1995,….l’ Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici; Art 7.d) accerta che dall’esecuzione dei
contratti non derivi pregiudizio per il Pubblico Erario; Art. 9.b) ..disporre
ispezioni avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; Art. 9.
c) disporre perizie, consultare esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante AI FINI DELL’ISTRUTTORIA;
Capo II Art. 93 comma 1)
<
La progettazione in materia di LL.PP. si articola nel rispetto dei vincoli
esistenti preventivamente ACCERTATI FIN DAL DOCUMENTO PRELIMINARE, in tre
livelli…per assicurare (b) LA CONFORMITA’ ALLE NORME URBANISTICHE.>
Per
questi motivi si espone quanto segue.
In verità tutta la fascia dei “Viali di Circonvallazione” e l’intera
edificazione fra ‘800 e ‘900, nei vigenti Strumenti Urbanistici Comunali è
classificata come “Zona A” cioè Zona Storica, , ed è stata coinvolta dal
Progetto dell’infrastruttura: ciò non è stato preliminarmente dichiarato E NON HA AVUTO ALCUNA CONSEGUENZA A PARTIRE
DALL’ISTRUTTORIA, come se la presenza dell’infrastruttura non andasse a
modificare in maniera permanente e irreversibile detta Zona, disattendendo i principi di conservazione contenuti nelle norme urbanistiche emanate
dal Comune stesso e ben note all’Ente preposto alla Tutela.
viale Matteotti ancora con gli alberi
Di conseguenza la
Valutazione circa l’impatto sul Tessuto Storico di Firenze di grande Importanza
Culturale NON E’ STATA SVOLTA O IN
MANIERA PARZIALE E RIDUTTIVA, FATTO GRAVISSIMO TRATTANDOSI DI ACCERTARE
L’INCIDENZA NEL TESSUTO STORICO DI
FIRENZE DI OPERE PERMANENTI/IRREVERSIBILI.
Infatti a tal
proposito si considerino le opere di gravissima modificazione permesse ed
attuate in totale aderenza alla Fortezza da Basso opera del Sangallo,
particolarmente nel sottosuolo, ai Giardini di Giuseppe Poggi, al Parco delle
Cascine, ai Viali, ai prospetti, alle visuali, alla fruibilità dei beni. MA
CIO’ NON E’ UN RILEVANTE SOLO PER GLI ASPETTI PAESAGGISTICI, BENSI’ PER MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME DI
TUTELA EX ART.10 , TUTELA, PREVISTA ALLA PARTE II, COMBINATA ALLE DISPOSIZIONI
DELLE Norme di Piano Strutturale del Comune di Firenze.
Quanto ai Vincoli e
Tutele Paesaggistiche operanti , si rammenta che si trovano alla Parte III Art. 136 della Legge 42/2004 dove vengono esattamente elencati, dove si dice che da questo tipo di tutela è
escluso quanto GIA’ SOGGETTO ALLE
DISPOSIZIONI DEL CAPO II. Si elencano i
Beni Paesaggistici come segue:
“bellezze naturali,
singolarità geologiche, valori dal caratteristico aspetto, valori estetici
tradizionali, bellezze panoramiche”: di conseguenza ciò significa che QUANTO E’
CLASSIFICATO COME STORICO E CULTURALE NON NECESSITA DI TUTELA PAESAGGISTICA, MA
DI BEN ALTRA VALUTAZIONE E BEN ALTRO
PERCORSO atto a valutare la compatibilità delle opere in progetto con il Bene Storico Culturale, e poi con il
Paesaggio qualora questa esigenza sussista. La Tutela dei Beni Culturali
attiene alla Parte II, mentre La tutela dei Beni Paesaggistici attiene alla
Parte III.
Stanno distruggendo tutto questo, sostengono che non è
Patrimonio Culturale. Cos’è allora la cultura?
Anche a proposito
delle Tutele Paesaggistiche preme dire che nel contesto della Città di Firenze,
in particolare in zone di Interesse Storico Culturale a cui si SOVRAPPONE il
Vincolo Paesaggistico, azioni denominate di “rinnovo e sostituzione” delle
alberature, per lo più in Viali, Giardini e Piazze, non possono essere
liquidate in sede di Commissione Paesaggistica presso il Comune, e spezzettate
in più interventi urgenti, motivati comunemente da motivi di senescenza e pericolosità, ma devono essere
condotte nel quadro di un complessivo specifico e AUTORIZZATO Progetto di
Conservazione, attuato gradualmente, conservando le specie arboree tradizionali.
Ciò vale anche a proposito di interventi in zone a esclusiva tutela
Paesaggistica, in cui laddove è necessario abbattere un albero, questo deve
essere sostituito con esemplare della stessa specie al fine di non alterare
quel Paesaggio che per Decreto Ministeriale, recepito in sede di Regione e di
MIBACT, si intendeva tutelare e preservare. E non è ammissibile che sotto le
spoglie di un semplice “rinnovo e sostituzione” di alberature si possano
attuare interventi in realtà prodromici
e funzionali all’attuazione di ben altro Progetto, quello della Tramvia,
mistificandone la natura e la portata.
Erano
gli Enti a conoscenza dell’Interesse Storico Culturale dei luoghi?
Si espone quanto segue:
in data 11 ottobre
2011, pochi mesi dopo l’Autorizzazione Paesaggistica riportata in capo era stato stipulato un Protocollo d’intesa
fra Comune di Firenze e Soprintendenza, nel quale la Soprintendente Arch.
Marino ed il Vicesindaco Dario Nardella dichiaravano quanto segue:
Premesso che:
• il Centro Storico di Firenze è stato iscritto
nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1982 durante la sesta sessione del
comitato Patrimonio Mondiale UNESCO;
• ai sensi dell’art. 12 c.1, e dell’art 10 c.4
lett.g del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. le
pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse
artistico o storico di proprietà del Comune, costituiscono beni culturali
oggetto di tutela;
…………………OMISSIS………..
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si sottoscrive, fra le
Amministrazioni interessate, il seguente Protocollo d’ Intesa.
…………………………..omissis
In
attesa della verifica di interesse culturale di cui all’art. 12 del D.Lgs 42/04
e ss.mm.ii., le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di
interesse artistico o storico del Comune sono sottoposte alla tutela ai sensi
della Parte Seconda del Codice”.
+Comune+di+Firenze+press.comune.fi.it%2Ftemplates%2Fpress.comune...%2Fcm_obj_26221.
viale con alberi fino a quando?
Pur riguardando
diverso argomento (dehors di pubblici esercizi), le pubbliche piazze, vie
strade e altri spazi aperti ( attraversati dalla Tramvia) in tale Atto erano
rappresentati perfettamente. Si noti, particolare non secondario, che la
Soprintendente non dimenticava neppure di dichiarare che la Verifica
dell’interesse Culturale ( Art. 12 D. Lgs 42/04) non era stata né richiesta né
eseguita, ovvero che l’Interesse Storico Culturale non era stato ESCLUSO, come
NON E’ a tutt’oggi.
Ciò prova al di là di
ogni dubbio che la Soprintendente in carica ed il Comune di Firenze erano perfettamente
informati sullo speciale valore delle aree in questione e, se vi è stata
omissione, come si riscontra negli atti concernenti la Tramvia di Firenze, non
la si può giustificare per carenza di informazione o per qualsiasi altro
motivo.
Pertanto si chiede
alle SS.LL. la verifica di quanto rappresentato, in particolare :
1)Se sussistano sia
nei Progetti che nelle Autorizzazioni vizi che
determinano NULLITA’ degli atti;
2)Quali provvedimenti
intendano prendere in merito alle eventuali responsabilità;
3)Se intendano agire
in Autotutela, come già richiesto, per sospendere le Autorizzazioni ed i
progetti all’esame delle Conferenze di
Servizi.
4)Se convocare una
Commissione Valutativa di esperti Storici dell’Architettura e dell’ Arte,
assolutamente terzi, a cui sottoporre le trasformazioni operate nel tessuto
Storico di Firenze onde poterle ricondurre ad uno stato di compatibilità.
Firenze 19 febbraio
2019
Viale
Belfiore com’era: già non esiste più.